Nel decennio appena conclusosi il legislatore penale ha rivolto particolare attenzione nei confronti dei delitti sessuali, sia attraverso una ricollocazione nel Titolo XII fra i delitti contro la persona ( l.15 febbraio 1996 n.66)delle fattispecie già contenute nel Titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del codice penale sia attraverso l¿individuazione di ulteriori tipologie di delitto introdotte dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, a sua volta modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n.38 .
La forte azione repressiva nei riguardi di questa tipologia di autori di reato non si è limitata alla legislazione penale sostanziale ma si è estesa anche al settore dell¿esecuzione della pena caratterizzandola in maniera del tutto peculiare. I condannati per reati sessuali secondo la legislazione vigente sono infatti sottoposti alla normativa restrittiva di cui all¿art. 4 bis ord. penit. per quanto riguarda il trattamento extramurario- in particolare l¿accesso alle misure alternative-nonché ad ulteriori limitazioni nell¿ambito del trattamento intramurario , poiché questa tipologia di condannati, per ragioni di sicurezza, viene collocata nelle c.d. sezioni protette nelle quali sono pressoché assenti le usuali offerte trattamentali previste dall¿ordinamento penitenziario. Da qualche tempo, peraltro, come nelle realtà carcerarie di altri paesi, si va diffondendo anche in Italia (v. gli istituti di Milano-Bollate e di Prato), l¿applicazione di percorsi trattamentali specifici per autori di reati sessuali. Premesso quanto sopra, prosegue la ricerca sul trattamento sanzionatorio del c.d. sex-offender, con lo scopo di approfondire le diverse realtà trattamentali a cui lo stesso viene sottoposto, valutando se e come per ognuna di queste realtà sia individuabile un corretto inquadramento all¿ interno della normativa penitenziaria nazionale vigente, ovvero quali debbano esserne i limiti di intervento imposti dal sistema penitenziario anche alla luce delle raccomandazioni internazionali in materia.