L'ambito di applicazone del regolamento comunitario sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Progetto Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in
vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il Paese del
giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell¿esito delle controversie giudiziarie, la
certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze. In questo quadro si inserisce l'imminente adozione da parte della Comunità europea del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Frutto della positiva esperienza di unificazione delle norme di conflitto degli Stati membri della Comuinità europea, rappresentata dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, l'introducendo regolamento accoglie alcuni principi di fondo insiti del modello convenzionale - il ruolo dell'autonomia contrattuale nella determinazione della legge applicabile, in primis - distaccandosene, però, per profili certo non marginali, quali la trasformazione delle c.d. presunzioni in criteri di collegamento rigidi e il differente rapporto destinato ad instaurarsi tra questi ultimi e la "clausola del collegamento più stretto. Le differenze di regime esistenti tra il nuovo regime e quello precedente e i non coincidenti ambiti di applicazione ratione materiae dell'uno e dell'altro divengono particolarmente rilevanti in parallelo con la non adesione al nuovo sistena da parte di alcuni Stati parti di quello precedente e con la recente adozione del regolamento (CE) n. 864/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"). Di qui la necessità di studiare il coordinamento tra i due regolamenti alla luce del criterio-guida dettato dallo stesso Consiglio, secondo il quale "Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del (...) regolamento [Roma I] dovrebbero
essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale2 ("Bruxelles I")".