L'istituto dei danni punitivi proprio degli ordinamenti di common law, ed in particolare del sistema nord americano, è ben noto e vi è un'abbondante letteratura in merito. I punitive damages mettono in atto una risposta punitiva verso il responsabile della lesione di un diritto e vengono concessi sia in funzione satisfattoria dell'attore danneggiato, sia per prevenire il ripetersi di uno stesso comportamento in futuro. Dunque ad essi viene unanimemente riconosciuta una doppia funzione punitiva e deterrente. Se, dunque, è chiaro e pacifico in dottrina la funzione e le caratteristiche dei punitive damages, non altrettanto può dirsi in chiave di ammissibilità degli stessi all'interno dell'Europa continentale. In tale direzione vi sono state alcune sentenze della nostra Suprema Corte che hanno affrontato, in sede di delibazione di sentenze americane il problema di un riconoscimento nel nostro ordinamento del danno punitivo. In tale ottica dall'esame giurisprudenziale emerge come ogni qual volta un giudice italiano od europeo si trova a doversi confrontare con la richiesta di delibazione di una sentenza americana che contempla ed accorda i punitive damages, si torna sempre ad interrogarsi sulla funzione e relativo ambito di applicazione della responsabilità civile, per poi concludere che la struttura e l'alveo di applicazione della stessa non consente l'ingresso del danno punitivo nell'ordinamento.
Nel sistema americano, come innazi ricordato l'istituto dei punitive damages svolge funzioni diversificate e non tutte sono incompatibili con i sistemi europei di responsabilità civile. Una analisi caso per caso è quindi necessaria
La ricerca si prefigge, dunque, lo scopo di analizzare come le corti europei hanno affrontato il tema della compatibilità dei punitive damages con la struttura profonda del loro ordinamento interno.