I meccanismi di coordinamento fra procedimenti concernenti le medesime istanza individuali presso diversi organismi di tutela dei diritti umani: le c.d. "clausole di subordinazione"
Progetto Nella tutela internazionale dei diritti umani un ruolo centrale è svolto dagli organismi di controllo istituiti nell'ambito dei diversi trattati, in cui è previsto in numerosi casi che la procedura di controllo sia azionabile direttamente dall'individuo. La possibile concorrenza tra le diverse procedure è guardata con preoccupazione da parte dei Governi, che temono di trovarsi esposti a plurime "chiamate in giudizio" e paventano i rischi connessi a possibili interpretazioni divergenti degli obblighi assunti. Per questi motivi, in molti casi, tra le norme regolanti il funzionamento dei meccanismi di controllo si trovano le c.d. "clausole di subordinazione", volte a prevenire un fenomeno definibile, in senso atecnico, come litispendenza o a precludere l'esame di una questione sulla quale si sia già pronunciato un diverso organismo. Queste clausole si sono sviluppate prendendo a modello quelle più risalenti, contenute nella CEDU e nel Primo protocollo opzionale al Patto sui diritti civili e politici. Come noto, in quest'ultimo la norma è stata oggetto di numerose riserve da parte di Stati -Italia inclusa-, che non hanno ritenuto che essa potesse garantire un idoneo meccanismo di coordinamento con la procedura prevista dalla CEDU. La giurisprudenza della Commissione e della Corte europea e del Comitato del Patto hanno avuto numerose occasioni di interpretare queste clausole producendo una ricca giurisprudenza. Di rilievo è però anche il contributo di altri organismi come il Comitato istituito dalla Convenzione di New York contro la tortura e il Comitato operante nell'ambito della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. In ambito regionale alla corposa esperienza della Commissione e della Corte americana dei diritti dell'uomo si affianca ora quella più recente della Corte africana. Non deve infine dimenticarsi che anche nelle procedure di controllo le cui regole non prevedono alcuna "clausola di subordinazione", come quelle istituite nell'ambito dell'OIL o dell'UNESCO, i pertinenti organismi hanno avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza o irrilevanza del contemporaneo o previo esame della medesima istanza ai sensi di altro strumento di tutela, esprimendo così il loro parere sulla rispondenza di queste clausole a principi rinvenibili nel diritto internazionale generale. Oggetto di studio sarà quindi in primo luogo il contenuto di tali clausole e dei loro diversi effetti preclusivi. In secondo luogo sarà esaminata la giurisprudenza degli organismi internazionali di controllo al fine di evidenziare se e in quale misura essa consenta l'individuazione di comuni criteri di funzionamento delle "clausole di subordinazione". Si procederà infine alla verifica della loro efficacia nel limitare la concorrenza fra più sistemi di tutela, valutando se lo sforzo profuso per evitare interpretazioni divergenti sia proporzionato alle conseguenze che in mancanza di meccanismi di coordinamento si verrebbero a determinare.