Il sistema dei danni non patrimoniali è da lungo tempo sottoposto ad una incessante e profonda evoluzione soprattutto ad opera della giurisprudenza costituzionale, assumendo progressivamente una evidente centralità nell¿ambito della più ampia tematica del danno alla persona. Trattasi invero di una evoluzione che coinvolge ogni settore dell¿ordinamento, riflettendo in questo modo i propri effetti anche sul panorama lavoristico. Appaiono già evidenti nella giurisprudenza intervenuta sulla materia dei danni arrecati alla persona del lavoratore le conseguenze della tormentata ¿ e prevedibilmente non ancora conclusa ¿ evoluzione che ha contraddistinto sul piano generale la disciplina in tema di risarcimento dei danni non patrimoniali. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di Cassazione, confermata sul punto dagli interventi del giudice costituzionale, ha operato una sostanziale rilettura della previsione contenuta nell¿art. 2059 cod.civ., pervenendo ad una interpretazione ¿costituzionalmente orientata¿ della norma codicistica volta ad affermare l¿illegittimità di ogni eventuale limite posto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da lesione di valori fondamentali inerenti la persona. Nonostante le divergenti letture del nuovo corso giurisprudenziale offerte dalla dottrina, non pare potersi dubitare del fatto che il principio affermato dalla Consulta circa la piena e incondizionata risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti fondamentali riveli alcuni effetti destinati ad ulteriori applicazioni nell¿ordinamento. Ed infatti nel più limitato settore lavoristico il risarcimento dei danni non patrimoniali potrebbe trovare un più adeguato e immediato fondamento all¿interno dell¿art. 2087 cod.civ., nella parte in cui pone in capo al datore di lavoro un preciso obbligo contrattuale di tutela dell¿integrità fisica e della ¿personalità morale¿ del lavoratore.
Scopo della presente ricerca è dunque quello di verificare se il nuovo corso giurisprudenziale affermatosi con specifico riguardo alla responsabilità aquiliana possa offrire ulteriori e decisivi argomenti per affermare la piena risarcibilità del danno contrattuale non patrimoniale, superandosi in questo modo la posizione tradizionale che circoscrive le conseguenze dell¿inadempimento al solo danno patrimoniale. Una conclusione che, secondo una parte della dottrina, appare ancora più incontestabile nelle ipotesi in cui la tutela degli interessi fondamentali della persona sia dedotta all¿interno del contratto come oggetto di una specifica obbligazione di uno dei contraenti.
Dopo una prima fase volta ad approfondire le tradizionali posizioni contrarie alla configurabilità del danno contrattuale non patrimoniale, l¿analisi verterà in particolare sulle diverse ricostruzioni operate dalla dottrina circa i principi affermati dalla Consulta nell¿intento di valutare la possibilità di una loro applicazione nell¿ambito della responsabilità contrattuale.