La ricerca mira a ripercorrere e seguire negli sviluppi più recenti la penetrazione dei modelli di probation nel nostro sistema.
- In un primo tempo, l¿istituto trova ingresso nell¿ordinamento penitenziario (1975). L¿affidamento in prova al servizio sociale ¿ disciplinato nell¿art. 47 o.p. ¿ costituisce una misura alternativa alla detenzione per pene detentive di breve durata che vede, nel tempo, progressive modifiche e significativi interventi della giurisprudenza costituzionale. L¿istituto conosce anche sviluppi particolari: si affianca alla misura generale la speciale figura dell¿affidamento in prova terapeutico ¿ originariamente disciplinato dall¿art. 47-bis o.p., poi dall¿art. 94 t.u. in materia di stupefacenti ¿ diretta a configurare un¿alternativa alla detenzione finalizzata al recupero del condannato alcooldipendente/tossicodipendente. Quanto all¿accesso, si rivela di centrale rilievo l¿art. 656 c.p.p. - riformato nel 1998 e oggetto di diverse modifiche negli anni successivi - che consente l¿applicazione anticipata della misura alternativa generale/speciale mediante un meccanismo sospensivo dell'esecuzione delle pene detentive di contenuta entità.
- Successivamente, e con riferimento alla disciplina differenziata relativa al procedimento penale a carico di minorenni (1988), appare una forma di probation processuale, priva di limiti legislativi relativi alla tipologia di reato o all¿entità della pena: è la sospensione del processo con messa alla prova (artt. 28-29 d.P.R. n. 448/1988, art. 27 d. lgs. n. 272/1989), che dà vita a un percorso educativo, il cui esito positivo permette di guadagnare la declaratoria di estinzione del reato.
- Da ultimo, preceduto da altra iniziativa in materia, un disegno di legge governativo (2007) ripropone l¿istituto a livello generale, ma con riferimento a reati punibili con una pena detentiva non superiore a due anni, prevedendo modifiche dei codici penale e processuale penale (art. 168-bis c.p. e artt. 420- sexies,septies, octies, 657-bis c.p.p., art. 191-bis disp. att. c.p.p.).