La speculazione giurisprudenziale in materia di accessione con riferimento alla scrittura e alla pittura. La tutela dei diritti dell¿Autore e dell¿Editore.
Progetto Le fonti romane in materia di accessione prendono in esame, oltre alle tradizionali ipotesi della satio, plantatio e inedificatio, anche i casi della scrittura e della pittura nel rapporto del segno grafico e della materia pittorica con la carta ed il supporto pittorico.
Tali ipotesi sono prospettate dai giuristi (in particolare Gaio, 2.77-78) tenendo in conto dei rapporti fra l¿autore ed i terzi, nel caso in cui lo scritto sia stato fatto su carta altrui, sulla base del principio generale secondo cui il proprietario della carta, ritenuta cosa principale, diveniva proprietario dell¿intero, quindi, dell¿opera dell¿Autore.
Soluzione apparentemente inversa Gaio prospetta per la pittura su supporto altrui, confessando di non comprendere il senso di una tale diversità, per cui l¿artista diviene, con l¿unione del dipinto al supporto, proprietario dell¿intero.
Una tale problematica, inquadrata nell¿ottica del diritto di Autore, ha condotto la dottrina a soluzioni contrastanti; essa non si esaurisce nell¿ambito del dibattito giurisprudenziale romano, ma prosegue nella speculazione giuridica medievale e rinascimentale fino alle codificazioni. In particolare le soluzioni offerte tengono conto delle evoluzioni dei mezzi di stampa e dei rapporti di interessi economici fra Autore e Editore, allorquando la limitata produzione libraria delle origini si espande a causa dell¿aumento dei fruitori, studenti o lettori, e le tecniche di stampa si evolvono dall¿amanuense alla riproduzione a stampa.
L¿indagine si propone di individuare le logiche di tutela degli interessi dell¿Autore e degli Editori; in particolare il ¿fondamento¿ dei contrastanti interessi nelle soluzioni offerte dai Glossatori e Commentatori tenuto conto dei rapporti fra Irnerio, Bartolo da Sassoferrato e le grandi imprese di Edizioni.