Dopo l¿approvazione della legge 280/2003, ha ripreso vigore il dibattito sul fondamento, secondo le categorie statuali, di quelle manifestazioni di autodichia che il c.d. ¿ordinamento sportivo¿ (oggi menzionato come tale nell¿art. 117, co. 3, Cost.) tradizionalmente conosce e aspira a preservare dall¿intervento giurisdizionale statuale.
Il tema, non privo di un suo intrinseco interesse, è parso meritevole di attenzione altresì perché permette (ed anzi impone) di affrontare, alla luce di concrete scelte legislative, alcune questioni di più ampia portata . Tra queste, il problema della ricostruzione, pubblicistica o privatistica, delle funzioni esercitate (per scelta legislativa e in modo riservato) da soggetti di diritto privato e quello dell¿arbitrabilità delle controversie pubblicistico-autoritative.
In effetti, nel caso dello sport, la difficoltà a distinguere tra momenti (almeno apparentemente) associativi-privatistici e, rispettivamente, pubblicistici, ha sempre caratterizzato la riflessione giuridica e l¿esperienza giurisprudenziale. Ora, con la legge 280/2003, appare più evidente non solo la piena rilevanza, per il diritto pubblico-statuale, dello sport, ma altresì la delega che dall¿ordinamento statuale viene a quello sportivo ad amministrare, in via monopolistica, la gran parte dei profili dell¿organizzazione dello sport agonistico. Si tratterà allora di capire quali conseguenze ciò abbia sul piano della qualificazione degli atti delle autorità sportive, nonché di affrontare il tema del possibile fondamento legale del potere amministrativo in ipotesi, in tal modo, ad esse conferito.
D¿altro canto, per i caratteri intrinseci dell¿organizzazione sportiva e per le scelte dell¿ordinamento statuale, gli atti delle autorità sportive che giungono alla attenzione del giudice statuale sono emanati al termine di procedimenti contenziosi. Occorrerà dunque altresì indagare - invero sulla scorta di un¿impostazione giurisprudenziale e dottrinale tradizionale e ben presente ai redattori della legge 280/2003 - la validità della giustizia sportiva in una prospettiva arbitrale. In tal modo, studiare il fondamento della giustizia sportiva significherà anche approfondire l¿unico campo di esperienza giuridica in cui davvero, ampiamente, si sia sperimentata la tenuta dell¿istituto arbitrale in controversie pubblicisti.