Circa il dovere di informazione previsto in alcune disposizioni normative (cfr. artt. 21 e 23 del TUF) si sono venute a contrapporre due diverse tesi: per la prima l¿inosservanza di tali obblighi nella fase delle trattative comportebbe, per il principio della ¿nullità virtuale¿, l¿invalidità della clausola così stipulata o dell¿intero contratto; per la seconda, la medesima violazione darebbe adito ai rimedi risarcitori. In tale ambito si inserisce la sentenza 19024/2005 della Cassazione sui doveri d¿informazione dell¿intermediario finanziario: in essa viene riportata la nullità nel suo tradizionale alveo e si afferma che la violazione degli obblighi di comportamento stabiliti da norme imperative nella fase delle trattative comporti responsabilità anche quando il contratto sia stato validamente concluso. Partendo dalla contrapposizione tra regole di validità e regole di responsabilità, al fine di delinearne i rispettivi confini, la ricerca riguarderà dunque la configurabilità o meno di una responsabilità precontrattuale anche in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace, con particolare riguardo alla questione se l¿art. 1337 c.c. possa applicarsi solo all¿inosservanza dei doveri informativi previsti da specifiche disposizioni oppure vada inteso come rimedio generale al comportamento scorretto di una parte. In questa ottica, occorrerà valutare anche presupposti ed ambito di applicazione di quelle norme (in particolare, l¿art. 1440 c.c. sul c.d. ¿dolo incidente¿) che prevedono un obbligo risarcitorio a carico di quella parte contrattuale che si sia comportata scorrettamente in fase di trattative. All¿eventuale riconoscimento di una responsabilità precontrattuale in presenza di un valido contratto è poi connesso il problema della quantificazione del danno risarcibile, rispetto al quale va ripensata la tradizionale distinzione tra ¿interesse positivo¿ ed ¿interesse negativo¿. Obiettivo della ricerca è pertanto quello di delineare le conseguenze della violazione degli obblighi informativi previsti per legge nella fase di formazione del contratto quando alle trattative sia seguita la conclusione di un valido contratto; chiarire se l¿eventuale ricorso alla responsabilità precontrattuale in caso di contratto validamente concluso possa operare solo in specifiche fattispecie normative oppure possa costituire un rimedio di carattere generale; individuare i possibili criteri del quantum del danno risarcibile.