La legge regolatrice del danno da prodotto. Questioni vecchie e nuove nei rapporti tra Unione europea, Stati Uniti d¿America e paesi di recente industrializzazione.
Progetto PREMESSA: Per il danno da prodotto, in sede nazionale, la maggiore dottrina europea negli anni ottanta aveva auspicato la previsione di norme di conflitto ad hoc. In Italia ciò è avvenuto con l¿art. 63 della legge n. 218/1995. Era apparsa inizialmente innovativa, anche se eccessivamente complessa la soluzione proposta dalla Convenzione dell¿Aja del 2 ottobre 1973. La discussione intorno ad essa potrebbe riaprirsi in seguito alla Dec. n. 719 del 5 ottobre 2006 del Consiglio relativa all¿adesione della Comunità alla Conferenza dell¿Aja. La proposta di regolamento Roma II dedica l¿art. 6 alla responsabilità da prodotto. La norma va letta con le altre disposizioni del regolamento, per esempio in materia di scelta della legge. La giurisprudenza statunitense in tema di punitive damages ha indotto in alcuni casi (per esempio in Austria) il legislatore nazionale a prevedere espressamente la possibilità di negare il riconoscimento alle sentenze che li prevedano. In Italia non accade.
PIANO DELLA RICERCA: La ricerca si propone di ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per poi verificare se l¿avanzato processo di internazionalizzazione commerciale e produttiva dal territorio comunitario a paesi dell¿Est Europa e dell¿Asia comporti conseguenze sulla disciplina internazionalprivatistica della responsabilità per danno da prodotto particolarmente per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivamente legittimato, alla chiamata diretta dell¿assicuratore, al riconoscimento e alla esecuzione delle sentenze. Il progetto si pone pertanto all¿interno di un più ampio discorso relativo agli ostacoli agli investimenti stranieri riconducibili alla mancata o insufficiente uniformazione internazionale del diritto privato o anche solo del diritto internazionale privato. La prospettiva è quella del diritto comunitario. E¿ ormai chiaro da tempo che anche la formulazione delle norme di conflitto esprime ed orienta le scelte di politica economica nazionale e in questo senso può costituire un efficace strumento protezionistico. Merita di essere valutato se le scelte effettuate in materia di danno da prodotto sul piano interno o internazionale siano in grado di combinare adeguatamente le esigenze di tutela della parte debole con quelle della apertura dei mercati e della circolazione delle merci, dei servizi e delle persone. In proposito la dottrina ha già rilevato come l¿art. 63 della legge italiana sul internazionale privato appaia favorire l¿attività di impresa più che il consumatore-parte debole. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge in genere, una nozione di consumatore più avveduto assai tutelato dal diritto secondario. La ricerca pone a confronto, alla luce delle scelte internazionalprivatistiche in materia di danno da prodotto, l¿esercizio dell¿attività di impresa e la tutela della parte debole.