Modelli di (apparente o reale) integrazione della legge penale: profili generali e problemi applicativi.
Progetto I possibili modelli di (apparente o reale) integrazione della legge penale, ad opera di norme giuridiche o extragiuridiche, sono riconducibili a quelli rappresentati dalle categorie dogmatiche degli elementi normativi, delle c.d. norme penali in bianco e delle definizioni legali. Quando nella redazione di una fattispecie penale il legislatore impiega uno di questi tre modelli si presentano per l¿interprete una pluralità di problemi diversi e paralleli, che percorrono trasversalmente fondamentali settori della parte generale del diritto penale.
Sul terreno delle fonti del diritto penale ci si interroga, alla luce del principio della riserva di legge (art. 25,co. 2 Cost.), sui limiti entro i quali sia ammissibile un¿integrazione della legge penale ad opera di fonti extralegislative. Sul terreno del dolo e, in particolare, dell¿errore di diritto (artt. 5 e 47, co. 3 c.p.) ci si chiede se l¿errore sulle norme (realmente o apparentemente) integratrici della legge penale sia inescusabile o meno. Sul terreno della successione di leggi penali ci si chiede, infine, se la modifica di una norma (realmente o apparentemente) integratrice comporti o meno una successione di leggi penali, da disciplinare in base all¿art. 2 c.p.
La soluzione di questi interrogativi richiede la soluzione di un problema comune, sul quale la ricerca si dovrà preliminarmente soffermare: la distinzione dei diversi modelli di ¿integrazione¿, in base al contributo che le norme richiamate dalla legge penale apportano alla descrizione della fattispecie penale. Solo in presenza di un effettivo contributo alla descrizione del modello legale si potrà parlare di reale integrazione della legge penale e, quindi, si porrà il problema di trattare ad ogni effetto giuridico la norma integratrice come una norma penale (soggetta alla riserva di legge; alla regola della inescusabilità dell¿errore; alla disciplina della successione di leggi penali).
Attraverso un esame della dottrina e della giurisprudenza sarà quindi possibile valutare se, allo stato, le questioni poste dall¿integrazione normativa penale vengono risolte in modo tra loro coerente: se, cioè, le norme qualificate come integratrici (o, viveversa, come non integratrici) lo sono rispetto alla soluzione di ciascuno dei problemi applicativi sopra accennati.
I risultati della ricerca saranno raccolti in una pubblicazione.