Il riconoscimento generale del pegno mobiliare non possessorio in Francia nel contesto del diritto europeo
Progetto Con l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 il legislatore francese ha introdotto un nuovo libro nel codice civile, dedicato alle garanzie, con lo scopo non solo di porre ordine in una materia che trovava la sua disciplina in molteplici sedi, in disposizioni frastagliate e non sempre coerenti, ma anche di attuare una modernizzazione del diritto in un settore cruciale per l¿economia. Tale progetto è teso infatti a rendere le soluzioni transalpine più interessanti per i Paesi che cercano all¿estero un modello per il proprio diritto nazionale e capaci di imporsi all¿attenzione del legislatore europeo, rivendicandone così la vocazione a divenire le ¿droit commun de l¿Europe¿. Esso ha poi a cuore una maggior competitività del diritto francese, volta ad attirare gli investimenti stranieri e ad evitare che gli stessi operatori francesi abbiano incentivi significativi a sfuggire all¿applicazione del diritto nazionale.
In tale contesto si inserisce la scelta di consentire la massima mobilizzazione degli elementi costituenti il patrimonio del costituente; il codice abbandona quindi la regola secondo cui per la validità del gage è necessario lo spossessamento (regola invero già erosa dal riconoscimento di diverse figure di garanzie mobiliari non possessorie, effettuate dalla legislazione speciale), posto che il requisito in parola limita significativamente le possibilità per l¿impresa di utilizzare i propri beni quali collateral (si pensi ai macchinari o al magazzino). Anche la fase esecutiva viene coinvolta, con l¿abolizione del divieto del patto commissorio.
La ricerca che intendo intraprendere si propone di esaminare la riforma de qua, con particolare riferimento al pegno di beni mobili corporali, valutando l¿impatto dell¿abbandono di principi radicati nel sistema, e il punto di equilibrio che il legislatore francese ha trovato, tra esigenze di maggior facilità (e dunque minor costo) nell¿accesso al credito e tutela di interessi potenzialmente configgenti, quali quelli del debitore e degli altri stakeholders. Le soluzioni accolte dalla riforma dovranno naturalmente essere inserite nel contesto europeo, anche al fine di apprezzare la possibilità di conseguire gli obiettivi sopra richiamati.