All'esito di un controverso e sofferto iter pluriennale è stata approvata la direttiva 2006/123/CE relativa alla regolazione dei mercati dei servizi nel mercato interno europeo. Sebbene il testo della direttiva presenti differenze sostanziali rispetto all'originaria proposta della Commissione (nota come proposta di direttiva Bolkestein), vi sono dei nodi problematici che sono rimasti irrisolti (volutamente per mancanza dell'accordo politico in seno al Parlamento UE) di estrema rilevanza sul piano giuslavoristico: se e in che misura la sostanziale liberalizzazione delle regolamentazioni nazionali dei servizi dettata dalla direttiva possa incidere a) sui servizi di welfare di natura economica (in particolare, fondi pensionistici e previdenziali integrativi), b) sulle previsioni dei diritti del lavoro nazionali che al fine di tutelare la stabilità e le condizioni economiche e normative dei rapporti individuali di lavoro producano - direttamente o indirettamente - effetti sensibili di restrizione o distorsione della apertura e della concorrenzialità del mercato europeo dei servizi. La direttiva condiziona la legittimità di queste previsioni degli ordinamenti nazionali alla loro necessitata rispondenza a "motivi di interesse pubblico" o di "ordine pubblico", ma si astiene totalmente dal disciplinare i caratteri contenutistici di questi due requisiti. Si tratta sostanzialmente di "clausole aperte", la cui qualificazione contenutistica è stata integralmente lasciata dal legislatore comunitario alla discrezionalità valutativa della Corte di giustizia, come si ammette espressamente nei "considerando" della direttiva. Al fine di comprendere quali possano essere le conseguenze nella implementazione e applicazione della direttiva 2006/123 sui sistemi nazionali di welfare e protezione del lavoro, la ricerca si propone: a) di analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata in altri settori in cui il diritto comunitario ha già utilizzato formule analoghe o la stessa interpretazione "creativa" della Corte le ha autonomamente utilizzate, nonchè della giurisprudenza nazionale degli Stati membri UE più popolati e/o influenti (UK, Germania, Francia,Spagna, Italia, Polonia)che già conoscono nei loro diritti nazionali la tecnica delle clausole aperte, in particolare per qualificare le nozioni di "interesse pubblico" e "ordine pubblico"; b) di monitorare e studiare l'esito di alcuni casi giudiziari cruciali che saranno decisi dalla Corte di giustizia nei prossimi mesi, in cui già si è presentato il conflitto tra la libertà di circolazione e di offerta dei servizi, da un lato, e il diritto di sciopero (caso svedese-lettone c.d. Laval- Vaxholm), di contrattazione collettiva limitativa del potere organizzativo imprenditoriale (caso anglo-finlandese c.d. Viking Lines) e di imposizione di minimi retributivi "erga omnes" (caso tedesco-polacco Ruffert), dall'altro.