Benché a seguito dei risultati negativi dei referenda francese e olandese sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sia oggi difficile prevedere con certezza quale sarà la sorte di questo strumento pattizio, non può tuttavia escludersi (rectius, addirittura si potrebbe auspicare) che alcune soluzioni normative ivi accolte, in particolare con riguardo ai meccanismi di tutela giurisdizionale, siano riproposte dal ¿costituente¿ in sede di riforme che, via via, potrebbero essere apportate ai trattati vigenti ai sensi dell'attuale art. 48 TUE.
Lo studio si concentrerà sulle possibili vie da seguire per rendere il sistema di protezione giurisdizionale comunitario più completo ed effettivo, al meccanismo di tutela costituito dal ricorso per annullamento. Si valuterà quindi, ad esempio, la possibilità (ed eventuali difficoltà) di procedere ad un'estensione della sfera degli atti impugnabili, ricomprendedovi, come sancito dal par. 1 dell'art. III-365 del trattato-Costituzione, anche quelli del Consiglio europeo e di organi dell'Unione, purché (ovviamente) produttivi di effetti giuridici vincolanti, nonché ad una determinazione più precisa delle condizioni di ricevibilità delle azioni annullamento proposte dai ricorrenti non privilegiati, tali non da eliminare il requisito dell'interesse individuale, ma piuttosto da configurarlo in presenza quanto meno in tutti i casi in cui l'atto comunitario incida in maniera certa e attuale sulla posizione giuridica del ricorrente, limitando i suoi diritti o imponendogli obblighi, specie allorché il regolamento è adottato dalla sola Commissione. Così, ci si interrogherà sull'opportunità di prevedere che anche gli Stati, alla stessa stregua dei ricorrenti non privilegiati, diano la prova del proprio interesse ad agire, quanto meno nelle ipotesi in cui, a seguito della modifica del 2004 dello Statuto della Corte di giustizia, anch'essi sono tenuti a presentare ricorso per annullamento davanti al Tribunale di primo grado e non più alla Corte. L'analisi in parola non prescinderà, evidentemente, dalla valutazione dei continui contributi giurisprudenziali, nella piena consapevolezza che in realtà, anche in assenza dell'entrata in vigore del trattato-Costituzione o di parziali modifiche di essa sostitutive nel senso di cui detto, i risultati indicati potrebbero comunque essere realizzati attraverso interventi interpretativi (¿creativi¿) dei giudici comunitari (come, spesse volte, in passato accaduto: si pensi, per tutte, alla sentenza Tchernobyl, dove la Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva del Parlamento europeo contro atti del Consiglio e della Commissione, anche se solo nell'ipotesi in cui il ricorso avesse ad oggetto esclusivo la tutela delle sue prerogative).