Con il Testo Unico dell¿intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs., 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni regolamentari (Reg. Consob n. 11522 del 1998), è stata adottata una specifica previsione degli obblighi di informazione dell¿intermediario finanziario.
La normativa ha tuttavia suscitato diverse incertezze circa la sanzione per la violazione di tali obblighi.
Scopo del progetto di ricerca è di analizzare e valutare le diverse ipotesi ricostruttive ed i conseguenti risultati applicativi, anche alla luce della menzionata regolamentazione di matrice europea.
Il fondamentale profilo problematico attiene al piano in cui siano collocabili gli obblighi di informazione.
Un¿opzione interpretativa permette di considerare la violazione dei suddetti obblighi nell¿ambito della preparazione del contratto; in tale prospettiva l¿obbligazione risarcitoria conseguente alla violazione medesima andrebbe sottoposta alla disciplina dalla responsabilità precontrattuale.
Questa opzione induce altresì una verifica di come la scorretta o carente informazione incida sull¿integrità del consenso, sulla configurabilità di ipotesi di vizi del consenso e sulla esperibilità del rimedio dell¿azione di annullamento. Sempre dal lato precontrattuale rileva la peculiare disciplina, prevista dal TUF, riguardo all¿informativa inerente alle situazioni di conflitto d¿interessi. Anche qui occorre un coordinamento con la disciplina generale.
Gli obblighi di informazione sono collocabili, in base ad altra prospettiva, sul piano dell¿esecuzione del rapporto contrattuale; e conseguentemente la loro violazione implicherebbe l¿applicazione della disciplina dell¿inadempimento contrattuale.
Ulteriore angolo visuale, che pure gode di ampio seguito in dottrina e giurisprudenza, reputa la disciplina in esame quale regolamentazione imperativa attinente ai requisiti del contratto, la cui mancanza darebbe luogo alla nullità, con le relative conseguenze sul piano rimediale. Al riguardo è peraltro dibattuta la natura ¿ assoluta o relativa ¿ di tale nullità.
Sotto altro profilo, le diverse prospettive sopra citate richiedono un esame opportunamente calibrato a seconda che gli obblighi di informazione siano guardati con riferimento al contratto quadro, ovvero ai singoli negozi di investimento che dal primo traggono origine.
La ricostruzione del contenuto degli obblighi di informazione e delle conseguenze della loro violazione richiede altresì di tenere presente la diversità del tipo di incarico demandabile all¿intermediario.
Dev¿essere, poi, prospettato un ulteriore campo d¿indagine, anch¿esso avvalorato dalle fonti comunitarie, che si fonda sullo status del cliente.
Le surriferite problematiche giuridiche si traducono in importanti questioni in ordine alla concreta tutela del risparmiatore.