La ricerca si propone di analizzare le tecniche sanzionatorie civilistiche previste per i contratti flessibili dal recente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, decreto concernente l'«attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (c.d. ¿Riforma Biagi), ossia del: lavoro intermittente; lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistati, contratto di inserimento, contratto di lavoro somministrato, lavoro a progetto. Non si prenderà, invece, in considerazione, a causa della sua marginalità, il lavoro occasionale di tipo accessorio.
Una ricerca in tal senso risulta interessante per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo perché, essendo da tempo la flessibilità un nuovo ambiente nel quale il diritto del lavoro è stato chiamato a vivere, un'analisi dei ¿tipi contrattuali flessibili¿ appare quantomeno attuale; in secondo luogo perché il discorso delle sanzioni, toccando la sfera delle garanzie e quindi la sfera della politica del diritto, appare una ¿cartina di tornasole¿ scientificamente attendibile nel momento ideologico valutativo degli interessi tutelati. Ne deriva che, attraverso l¿analisi del sistema sanzionatorio introdotto a tutela delle nuove tipologie contrattuali è possibile cogliere le linee di continuità e discontinuità tra il "vecchio" diritto del lavoro, incentrato sul solo obiettivo di tutelare il prestatore di lavoro all'interno del rapporto, e il "nuovo" diritto del lavoro che, invece, aggiunge a tale obiettivo (come ha sottolineato lo stesso Libro Bianco) uno scopo ulteriore: tutelare l'occupazione attraverso una rimodulazione delle tutele.
Il fine che la ricerca si propone è quello di sciogliere una delle questioni più dibattute della c.d. Riforma Biagi, ossia verificare se le tipologie contrattuali flessibili, così come predisposte o modificate dal d.lgs. n. 276/2003 portano il lavoro solo verso una flessibilizzazione o verso invece una vera e propria precarizzazione.