Il problema di fondo ravvisabile in relazione al fenomeno del mobbing è costituito dalla definizione del fenomeno stesso dal punto di vista giuridico, considerata la perdurante assenza di una disciplina legislativa in materia sia a livello nazionale, sia a livello comunitario.
La proposta definitoria fornita in ambito psichiatrico di cosa debba e possa intendersi per mobbing rappresenta un significativo punto di partenza nel tentativo di ricostruire in modo unitario un fenomeno che presenta risvolti importanti anche in altri campi scientifici (in particolare, medici e sociologici).
Lo scopo della ricerca è quello di contribuire alla ricostruzione di una definizione unitaria e chiara di mobbing, sia pure con molta difficoltà.
Nel proseguimento ed ulteriore approfondimento della ricerca in oggetto (cominciata nell'ambito del Progetto FIRST 2005) preordinata ad una qualificazione giuridica del mobbing, si deve tenere conto del prezioso contributo della giurisprudenza e degli spunti alquanto interessanti rinvenibili a livello comunitario, specie nella Risoluzione dell¿Unione Europea, la n. A5-0283 del 20 settembre 2001 (intitolata Mobbing sul posto di lavoro), che invita gli Stati membri a dotarsi di una legislazione a tutela dei lavoratori contro questo fenomeno, e nella Comunicazione della Commissione dell¿Unione Europea (dell¿11 marzo 2002 e intitolata ¿Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006¿); comunicazione che ha ripreso sostanzialmente le linee tracciate dalla Risoluzione stessa in materia di salute sul luogo di lavoro e in particolare benessere sul luogo di lavoro.