Nel corso della prima fase della presente ricerca sono stati approfonditi i profili riguardanti la regola dell¿esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile sancito dall¿art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965, con particolare riguardo alla sua ratio originaria, alle pronunce di illegittimità della Consulta del 1991, al dibattito dottrinale che queste ultime hanno contribuito ad alimentare nonché ai diversi orientamenti emersi in sede di preparazione del decreto n. 38 del 2000. I risultati emersi in questa prima fase hanno consentito di approfondire in modo puntuale i rapporti tra tutela previdenziale e responsabilità civile e di comprendere come la disciplina assicurativa sia divisa, allo stadio attuale dell¿evoluzione legislativa, tra la formale coerenza al dato normativo iniziale e la piena realizzazione dei principi costituzionali in tema di previdenza sociale.
Questo divario tra due modi di intendere la disciplina, al di là delle formali enunciazioni sul suo fondamento costituzionale, continua a condizionare, anche profondamente, l¿opera interpretativa della dottrina e della giurisprudenza ispirando la riproposizione, talvolta implicita, di prospettive transattive inevitabilmente estranee ai valori solidaristici sottesi all¿art. 38, comma 2, Cost.. E¿ quanto emerge, in modo particolare, dalle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa gli effetti che il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 avrebbe prodotto sulle preesistenti regole in tema di responsabilità civile sancite dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965. A tale ultimo riguardo, si impone quindi l¿approfondimento delle diverse soluzioni interpretative emerse nell¿ambito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con particolare attenzione all¿analisi dei concetti di ¿danno differenziale¿ e ¿danno complementare¿ e alla natura previdenziale, e non meramente risarcitoria, delle prestazioni erogate dall¿Inail.