Nei tempi più recenti, le riforme del mercato del lavoro si sono indirizzate verso soluzioni legislative volte a consentire significative possibilità di ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile. Parallelamente ¿ e in solo apparente controtendenza ¿ si è registrata da parte delle imprese una marcata attenzione verso disposizioni normative e strumenti contrattuali in grado, da un lato, di fidelizzare i lavoratori che rivestano una posizione strategica all¿interno dell¿organizzazione aziendale ovvero siano in possesso di una professionalità particolarmente elevata, dall¿altro, di circoscriverne e limitarne la possibilità di operare (dopo la cessazione del contratto in essere) presso altro datore di lavoro avvalendosi (più o meno legittimamente) di know-how, rapporti commerciali, clientela, ¿ acquisiti in precedenza. La prima parte della ricerca indagherà i più rilevanti profili evolutivi della disciplina del patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), principale norma volta a dare (entro certi limiti) prevalenza alla tutela degli interessi concorrenziali dell¿impresa rispetto alla mobilità del lavoratore verso altro posto di lavoro. In particolare, saranno oggetto di indagine le condizioni di validità del patto di non concorrenza, con specifico riferimento ai limiti di tempo, oggetto e luogo, come individuati dalla giurisprudenza.
Terminata la prima fase della ricerca, si procederà in un secondo momento alla disamina dei diversi strumenti contrattuali previsti, durante la vigenza del rapporto di lavoro, al fine di limitare la possibilità del lavoratore di recedere prima di un certo termine o con un preavviso ritenuto troppo breve. A questo riguardo, saranno analizzate condizioni e limiti di validità delle cd. clausole di durata minima garantita e delle ipotesi di prolungamento del periodo di preavviso: oggetto di valutazione saranno, in particolare, i limiti dettati all¿autonomia privata dalle norme inderogabili poste a tutela dei lavoratori.