Questione tra le più controverse ed attuali nell¿elaborazione teorica e nella prassi del c.d. diritto intertemporale penale è quella della disciplina applicabile in caso di successione di norme realmente o apparentemente integratrici della fattispecie penale. Ci si domanda, in particolare, se e quando sia applicabile il principio di retroattività della norma penale più favorevole (art.2, co. 2 e 4 c.p.) nelle ipotesi in cui, successivamente alla commissione di un fatto costituente reato, risulti modificata una norma ¿ giuridica piuttosto che extragiuridica ¿ in vario modo richiamata dalla norma incriminatrice. In particolare sollevano acuti problemi i casi nei quali, pur rimanendo integro il precetto, muta il dato normativo da questo richiamato, in modo che comportamenti anteriormente riconducibili allo schema legale di un reato, sembrano non potervi essere più ricondotti per effetto della modificazione avvenuta nella norma oggetto del rinvio. E¿ punibile la calunnia qualora il fatto che formò oggetto dell¿incolpazione cessi, per legge posteriore, dal costituire reato? E¿ punibile l¿associazione per delinquere anche se, in un momento successivo alla sua consumazione, viene abolito il delitto-scopo in vista della cui plurima commissione il vincolo associativo era stato costituito? Per la soluzione di simili quesiti si dovranno anzitutto analizzare le risposte offerte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nel nostro come in altri ordinamenti, sistemandole in una completa casistica. Si tratterà quindi, dopo aver studiato i diversi rapporti di reale o apparente integrazione della norma penale, di elaborare un criterio di soluzione generale, da mettere puntualmente alla prova rispetto alla casistica raccolta, onde vagliarne la coerenza sistematica. In vista di proposte de lege ferenda ci si preoccuperà, infine, di confrontere il criterio di soluzione con quello recentemente proposto, per la prima volta, nel ¿progetto Nordio¿ di riforma del codice penale. I risultati della ricerca saranno raccolti in un¿apposita pubblicazione.