Il presente progetto di ricerca si propone di indagare il campo dei cosiddetti diritti indisponibili.
I diritti indisponibili vengono tradizionalmente identificati con i diritti connessi con la personalità del relativo titolare. Se ne redigono elenchi piuttosto confusi, in cui ai cosiddetti diritti ¿personalissimi¿ vengono aggiunti i ¿diritti di famiglia¿, il diritto agli alimenti, etc.
I diritti indisponibili, a nostro parere, abbisognano di una elaborazione più articolata. Già il comma secondo dell¿art. 1966 c. c. distingue tra diritti ¿sottratti alla disponibilità delle parti¿ ¿per loro natura o per espressa disposizione di legge¿. I primi corrispondono ai diritti non patrimoniali e potrebbero definirsi come ¿generali¿, in quanto attribuiti direttamente dalla legge a tutti coloro che si trovano in determinate condizioni(ad esempio, i diritti politici e i diritti di libertà). Si tratta delle fattispecie maggiormente studiate, in quanto evocano immediatamente, proprio in virtù del carattere non patrimoniale, la regola della indisponibilità.
I secondi, e cioè i diritti indisponibili patrimoniali, o ¿speciali¿, sono individuati in virtù di una ¿espressa disposizione di legge¿, la quale, variamente, di volta in volta, vi associa l¿¿inammissibilità di cessione e di compensazione¿ (art. 447 cod. civ.: credito alimentare); l¿¿inalienabilità¿ (art. 326 cod. civ.: usufrutto legale); il ¿divieto di cessione¿ (art. 1024 cod. civ.: uso e abitazione).
Altro profilo di indisponibilità ¿speciale¿, da riferirsi ancora ai diritti patrimoniali, riguarda l¿inderogabilità, alias il divieto di ¿disporre¿ dei medesimi mediante la modificazione dei loro contenuti.
Il sintetico excursus qui offerto sulle opportunità di comprensione dei diritti indisponibili riteniamo possa fondare e giustificare un progetto di ricerca ad hoc. In particolare, vorremmo concentrare la nostra attenzione sui diritti indisponibili patrimoniali, invero scarsamente approfonditi.