Profili ricostruttivi in merito al rapporto tra l'art. 2087 c.c. e le "misure generali di tutela" di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Progetto La materia delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di derivazione comunitaria (Direttiva 89/391) è stata ampiamente analizzata in dottrina dal punto di vista tecnico e dei suoi contenuti operativi. Il progetto di ricerca punta invece a ricostruire quali siano le linee di reciproco condizionamento tra la stessa e la disciplina codicistica in tema di sicurezza del lavoro che, come noto, dispone un obbligo generale di sicurezza, per più versi a contenuto ampio ed indeterminato (art. 2087 c.c.).
A fronte dell¿impegnativo e prolungato dibattito che ha occupato la dottrina (ma anche la giurisprudenza) in tema di individuazione specifica di quali siano i limiti della responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell¿art. 2087 c.c., ci si propone di affrontare il problema in modo innovativo prendendo spunto dalla circostanza per cui, ai sensi della disciplina comunitaria, recepita con il D. Lgs. 626/1994, l¿oggetto del debito di sicurezza è soggetto ad una visibile specificazione. Essa si articola in due fasi: dapprima, a livello astratto, è la legge che suddivide il generale obbligo di sicurezza in una pluralità di sub-doveri (eliminazione alla fonte dei rischi, applicazione di aggiornati strumenti di contenimento del rischio residuo, formazione e informazione, ecc¿), in una seconda fase è il datore di lavoro che, in forza del principio della valutazione del rischio e della programmazione, deve ulteriormente distinguere ed individuare quali, tra i diversi ¿sub-doveri¿, siano necessari per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nella specifica realtà produttiva.
Il dato legale consente di ipotizzare che il generico obbligo di salvaguardia della salute dei lavoratori di cui all¿art. 2087 c.c., per mezzo della reciproca integrazione del dato astratto di legge e del documento di valutazione del rischio, si manifesta e trasforma in un¿elencazione concreta e precisa dei comportamenti dovuti.
Ci si propone di apprfondire e verificare tale ipotesi, nel quadro della dottrina civilistica in tema di clausole generali e di obbligo di diligenza nell¿area della responsabilità contrattuale e di individuarne le conseguenze sistematiche.