Il progresso della medicina consente trattamenti sanitari su pazienti privi di capacità naturale e di speranza di recupero di una minima facoltà di manifestare la propria volontà.
Se s¿è affermato il diritto all¿autodeterminazione in merito ai trattamenti sanitari, che si esprime nel consenso informato e nel rispetto della volontà così manifestata, anche quando ciò comporta non intraprendere o sospendere trattamenti salva-vita o di sostegno vitale, la legislazione non contempla un vero e proprio istituto giuridico che consenta al soggetto di operare scelte in merito a trattamenti sanitari futuri e di assicurare una forma di ¿rispetto¿ di tali scelte, laddove egli successivamente cada in stato di incoscienza.
Ciò a differenza di quanto avviene in altri Paesi, nei quali l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento e del testamento biologico è da tempo disciplinato, e nonostante l¿avvenuta ratifica, da parte dell¿Italia, della Convenzione di Oviedo.
La ricerca si propone l¿obiettivo di analizzare l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ricostruendo il quadro costituzionale e soprannazionale di riferimento e il modello italiano di bilanciamento della libertà del paziente di rifiutare trattamenti sanitario e del dovere deontologico del medico di curare, che identifica il possibile oggetto della dichiarazione anticipata o del testamento biologico.
Indi, la ricerca affronterà i nodi concettuali dell¿istituto, e che riguardano: inattualità del consenso e rapporto fra informazione data in passato e evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle potenzialità tecnologiche; interpretazione della volontà manifestata a suo tempo e standards di decisione; valore da attribuirsi ai testamenti biologici; procura sanitaria; forma con la quale redigere tali dichiarazioni e standard di prova in sede giudiziale.
Infine, si cercherà di fare emergere la natura stessa dei ¿living wills¿ come ¿progetti sulla propria vita¿.