I Confidi nella concessione dei prestiti alle pim prestano: a) garanzia fideiussoria, a vantaggio di consorziate e, soprattutto, b) garanzia monetaria per finanziamenti a pool di imprese, sulla base di un rapporto fra somma posta a garanzia e crediti complessivamente garantiti. Basilea2 determina due impatti rilevanti sul suddetto sistema di garanzie: a) quelle fideiussorie sono riconosciute solo se si tratta di obbligazioni dirette, riferite a una o più esposizioni, irrevocabili, incondizionate, tempestivamente escutibili; b) i soggetti idonei a rilasciare garanzie possono essere diversi da banche e imprese di investimento purchè dotati di rating elevato. Lo spazio per l¿attività dei Confidi si riduce quindi per due motivi: 1) pochi di loro dispongono di rating ufficiali che è comunque distante dal limite richiesto (A-); 2) lo schema mutualistico dei Confidi, sia come garanzia reale (collateral) che personale, non rispetta la condizione della tempestività. Da tale discontinuità deriva la proposta di ricerca; essa analizza le possibili scelte dei Confidi per garantire la continuità della loro funzione nel nuovo contesto regolamentare e normativo che presuppone che le loro garanzie siano idonee a ridurre il rischio di credito delle banche finanziatrici. Perché ciò avvenga i confidi posso: a) trasformarsi in banche di garanzia e fornire garanzie personali a singole imprese o a gruppi di imprese oppure fornire garanzie secondo lo schema mutualistico o in intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche e fornire garanzie personali a singole imprese o a gruppi di imprese o fornire garanzie secondo lo schema mutualistico; oppure devono b) beneficiare della contro-garanzia di uno dei soggetti ammessi dalla direttiva (Stati sovrani, enti locali, banche multilaterali di sviluppo) o rendere la propria garanzia idonea, per la banca finanziatrice, a coprire una quota delle prime perdite di una struttura tranched cover.