La crescente esigenza degli amministratori di società di maggiori garanzie per i rischi cui possono andare incontro nell'esercizio delle loro funzioni pone l'interprete di fronte alla complessa questione della predisposizione di eventuali meccanismi di tutela dell'organo amministrativo, questione da alcuni anni oggetto delle attenzioni di parte della dottrina più sensibile. Sulla base di queste premesse, la ricerca si pone l'obiettivo di verificare l'ammissibilità e la compatibilità con il nostro ordinamento di forme di esonero o di limitazione della responsabilità degli amministratori, la cui disciplina è, di fatti, generalmente considerata inderogabile dall'autonomia privata, in quanto posta a tutela di un interesse generale alla corretta gestione della società. Si focalizzerà pertanto l'attenzione sulla predisposizione, e sui limiti, di clausole statutarie di esonero (art. 1229 c.c.) e, soprattutto, alla luce della recente riforma del diritto societario, sull'efficacia liberatoria dell'intervento, anche preventivo, dell'organo assembleare sugli atti di gestione degli amministratori.