Data di Pubblicazione:
2006
Citazione:
Giustificazione del lavoro a termine / C. Timellini. - In: COLLOQUI GIURIDICI SUL LAVORO. - 1:(2006), pp. 33-34.
Abstract:
La disposizione dell’art. 1, primo comma, del d. lgs. n. 368 del 2001 consente l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”.
Questa formula sostituisce non solo il precedente elenco di ipotesi legali tassative, ma anche la facoltà per i contratti collettivi di individuare ipotesi ulteriori con limiti solo quantitativi.
Si chiede quale sia il significato della nuova clausola generale ed, in particolare, se per la legittimazione del termine sia necessaria l’inevitabilità dello stesso, equivalente alla mancanza di un’occasione permanente di lavoro, oppure se sia sufficiente, come già in precedenza per le ipotesi di fonte collettiva, una qualsiasi ragione oggettiva, quindi non illecita e non arbitraria, che renda preferibile in concreto il lavoro a termine nel rispetto del limite quantitativo ancora rimesso all’autonomia collettiva.
Tipologia IRIS:
01 - Articolo su periodico
Elenco autori:
C. Timellini
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