Data di Pubblicazione:
2018
Citazione:
Le operazioni fiduciarie / N. Parodi. - Torino : Giappichelli, 2018. - ISBN 9788892176164.
Abstract:
Il trasferimento di beni (immobili, azioni di S.p.A., quote di S.r.l., valori mobiliari, crediti, beni mobili in genere) in base ad accordi fondati sulla fiducia, confidando cioè che il fiduciario rispetti la parola data, è un’operazione che continua ad essere largamente praticata. L’attitudine dei giuristi in relazione alla validità di questi accordi è molto variata nel tempo. Al Code Civil francese si fa risalire un atteggiamento nettamente contrario alla validità della fiducia (che riteneva le operazioni fiduciarie “segrete” o “riservate”, addirittura espressione di tendenze contro-rivoluzionarie). In Francia (e in Italia dal 1861 in avanti) le operazioni fiduciarie non sono ritenute legittime, in generale, soprattutto perché si realizzano con un trasferimento (dal fiduciante al fiduciario) qualificato come vendita o donazione che, al concorrere di determinate circostanze, può considerarsi simulato. La riservatezza e la volontà di “non apparire” non si ritengono meritevoli di tutela. Tuttavia, a partire dalla fine dell’ottocento, proprio in Italia, seguendo modelli proposti dalla dottrina tedesca, si sviluppa un movimento importante che tende a legittimare la fiducia. Le critiche, certamente rilevanti, non impediscono il consolidamento di una dottrina favorevole (con un primo importante intervento di Cesare Grassetti) la cui impostazione successivamente trova riscontro nella prassi (giurisprudenza ed operatori) tra gli anni quaranta e sessanta del secolo scorso (Cap. I) ed è proprio la prassi che alla fine consolida la validità di operazioni fiduciarie tipizzate e largamente diffuse. Contratti atipici, con causa fiduciae sono ormai definiti nei loro contenuti essenziali, fiducia amministrazione, fiducia a scopo di garanzia, fiducia liberalità, fiducia a scopo di liquidazione, fiducia per garantire adempimenti contrattuali (Cap. II). È importante definire i caratteri atipici e la causa in concreto di queste operazioni, che non possono essere ricomprese in un generico contratto di mandato (Cap. I e Cap. II) e che, nonostante il frequente impiego di una vendita (o di una donazione) per realizzare il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, non danno luogo ad una simulazione assoluta (Cap. II). È importante tuttavia tracciare con attenzione i limiti di legittimità delle operazioni fiduciarie. Con riferimento alla fiducia amministrazione si segnalano in particolare i casi di intestazione fittizia ove il fiduciante conserva di fatto tutti i necessari poteri per l’amministrazione dei beni trasferiti in fiducia (Cap. II) e i casi di fiducia amministrazione illegale (Cap. II). Sempre in relazione alla fiducia amministrazione è importante anche verificare se in certi casi non si possa dar luogo ad un patrimonio separato che, secondo alcune tendenze (peraltro non condivise dalla maggioranza della dottrina) potrebbe comportare la nullità dell’operazione compiuta dalle parti, per violazione di un principio generale di ordine pubblico riconducibile all’art. 2740 c.c. (Cap. II). Su questo importante punto è sembrato utile considerare il dibattito che si è svolto sulla legittimità del trust “interno”, sotto il profilo di una presunta violazione di principi generali di ordine pubblico del nostro sistema (art. 18, Convenzione dell’Aja) per affermarne comunque la legittimità, pur potendosi ritenere il trust fund un patrimonio “separato”. Si è anche sottolineato che la validità del trust “interno” è subordinata al fatto che il trustee abbia l’effettiva amministrazione del trust fund, sia pure nei limiti che possono essere stabiliti in base ad un corretto esercizio di powers of Appointment riservati al settlor. Il trust, di fatto gestito dal settlor, infatti è considerato nu
Tipologia IRIS:
05 - Volume
Elenco autori:
N. Parodi
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