L'obbligo di ripescaggio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act
Articolo
Data di Pubblicazione:
2017
Citazione:
L'obbligo di ripescaggio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act / M.T. Carinci. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 36:2(2017), pp. 203-240.
Abstract:
Il contributo si interroga sul ruolo che, in seguito alle ultime riforme del lavoro, ha assunto il cd. ripescaggio all’interno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico. Nella prima parte del saggio, l’esame dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, in particolare di quella sull’onere della prova, conduce alla conclusione che il ripescaggio è parte integrante del gmo posto dall’art. 3, l. 604/1966 inteso quale limite interno (o causale) dell’atto di licenziamento, in quanto costituisce il nesso causale negativofra riorganizzazione disposta dal datore e mansioni del lavoratore. Il significato così assunto dal gmo, pur costituendo certo un limite “minimale” dell’atto di licenziamento, risulta comunque conforme ai principi costituzionali, eurounitari e internazionali, secondo l’interpretazione consolidatasi fino ad oggi. La seconda parte del lavoro analizza come la nuova disciplina dello ius variandi (art. 2103 c.c. come modificato dall’art. 3, d.lgs. 81/2015) impatta sulla struttura e sull’ampiezza del ripescaggio. Partendo dal presupposto che il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. amplia il debito del lavoratore, includendovi tutte le mansioni appartenenti al medesimo livello di inquadramento rispetto alle mansioni di assunzione (1 co.) e le mansioni del livello immediatamente inferiore (co. 2) – l’A. giunge alla conclusione che il ripescaggio costituisce oggi oggetto di un vero e proprio onere e si estende a tutte le mansioni che integrano il debito di lavoro. Il datore di lavoro infatti ha l’onere, a pena di ingiustificatezza del licenziamento, di cooperare all’adempimento del lavoratore e, dunque, di adibire il lavoratore, nell’esercizio del proprio potere direttivo, ad una delle mansioni dovute, dello stesso livello o del livello immediatamente inferiore rispetto alle mansioni di assunzione. Il mancato rispetto del ripescaggio, così trasformato dall’art. 2103 nuovo testo c.c., è poi corredato da un successivo ed autonomo obbligo di formazione, che grava sul datore di lavoro. Infine, a corollario del ragionamento, l’A. ritiene che il “fatto giuridico” la cui “manifesta insussistenza” dà luogo, ai sensi dell’art. 18, co. 5, St. lav. alla tutela reintegratoria attenuata includa anche il mancato rispetto del ripescaggio, nell’accezione risultante dal combinato disposto dell’art. 3 l. 604/1966 e art. 2103 nuovo testo c.c
Tipologia IRIS:
01 - Articolo su periodico
Keywords:
licenziamento per g.m.o.; obbligo di repechage; jobs act;
Elenco autori:
M.T. Carinci
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