LA DIGNITÀ UMANA A PARTIRE DALLA 'CARTA DI NIZZA': NORMA SUPREMA NON BILANCIABILE?
Tesi di Dottorato
Data di Pubblicazione:
2013
Citazione:
LA DIGNITÀ UMANA A PARTIRE DALLA 'CARTA DI NIZZA': NORMA SUPREMA NON BILANCIABILE? / B. Malvestiti ; tutor: G. Azzoni, P. Di Lucia ; coordinatore: P. Di Lucia. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, 2013 Feb 22. 25. ciclo, Anno Accademico 2012. [10.13130/malvestiti-barbara_phd2013-02-22].
Abstract:
Il tema della dignità umana è riportato all’attenzione giuridica dalla Carta di Nizza (2000). Per quanto la dignità umana sia concepita, in diversi ordinamenti costituzionali vigenti, come un principio supremo, non possiamo non confrontarci con il problema della sua bilanciabilità, specie nel contesto di una prassi giurisprudenziale che, da un ventennio, tratta i diritti, compresa la dignità umana, dal punto di vista della bilanciabilità. Dopo aver analizzato i principali problemi del rinvio alla dignità umana da parte degli ordinamenti (cap. 1) e dopo aver analizzato i principali significati e contenuti della locuzione ‘dignità umana’ nella Carta di Nizza e in altri documenti/contesti normativi/giuridici, analizzo e confronto, nelle loro varie configurazioni, due opposte macro-concezioni della dignità umana, mettendone in luce punti di forza e punti di debolezza: una concezione della dignità umana come norma suprema (cap. 3) ed una concezione della dignità umana come principio bilanciabile (cap. 4). Avanzo l’ipotesi che non una terza concezione della dignità umana rispetto ad una concezione della dignità umana come norma suprema e ad una concezione della dignità umana come principio bilanciabile, bensì una particolare configurazione della prima, una concezione della dignità umana come norma suprema dal contenuto «minimo», fornisca il modello teorico di spiegazione migliore della dignità umana in e per un ordinamento. La mia tesi non intende fornire una giustificazione di una norma suprema dal contenuto «minimo», ma mette in luce che una tale concezione permette di superare i punti di debolezza e di integrare i punti di forza di concezione della dignità umana come norma suprema dal contenuto «spesso», da un lato, e di una concezione della dignità umana come principio bilanciabile, dall’altro. Il contenuto «minimo» a cui mi riferisco trova la sua più esplicita formulazione nell’ampliamento e nella revisione del concetto kantiano di dignità umana, operato dalla tradizione fenomenologica. Un ruolo particolare è svolto da Jeanne Hersch (1910-2000), con il suo ampliamento del concetto di dignità umana dalla tutela della persona come homo noumenon alla tutela della persona come unità di homo noumenon e homo phaenomenon. Il contenuto «minimo» integra, nel concetto di dignità umana, la tutela dell’autonomia dell’individuo, pur senza ad essa ridursi. Più specificamente, ho individuato tre possibili tratti di un contenuto «minimo» di dignità umana: un tratto personologico, un tratto eudemonologico e un tratto deontico.
Tipologia IRIS:
Tesi di dottorato
Keywords:
human dignity ; Charter of Nice ; supreme norm ; balanceable principle ; «minimum» content ; homo noumenon ; homo phaenomenonon ; personological trait ; eudemonological trait ; deontic trait ; Dignità umana ; Carta di Nizza ; norma suprema ; principio bilanciabile ; contenuto «minimo» ; homo noumenon ; homo phaenomenonon ; tratto personologico ; tratto eudemonologico ; tratto deontico
Elenco autori:
B. Malvestiti
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