Condizioni che consentono di equiparare un’organizzazione privata ad una organizzazione pubblica nell’esercizio di funzioni amministrative e condizioni etero-imposte da cui conseguono effetti conformativi dell’organizzazione di enti privati per la salvaguardia di interessi pubblici essenziali
Articolo
Data di Pubblicazione:
2020
Citazione:
Condizioni che consentono di equiparare un’organizzazione privata ad una organizzazione pubblica nell’esercizio di funzioni amministrative e condizioni etero-imposte da cui conseguono effetti conformativi dell’organizzazione di enti privati per la salvaguardia di interessi pubblici essenziali / A. Maltoni. - In: P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE. - ISSN 2610-9050. - 2020:1(2020), pp. 161-183. [10.14276/2610-9050.2202]
Abstract:
A partire dalla stagione delle privatizzazioni degli anni ‘90 in Italia, si è andata affermando una tendenza, che può essere denominata come “fuga” dalla organizzazione pubblica. A fronte di detta tendenza se n’è affermata un’altra, vale a dire quella alla graduale esten-sione della nozione di “soggetto pubblico” – alla quale possono ricondursi diversi enti privati – estensione che inizialmente si è avuta soprattutto in ragione del recepimento delle direttive eu-ropee in materia di appalti pubblici, che avevano introdotto la definizione di organismo di diritto pubblico. La menzionata estensione ha poi portato la giurisprudenza ad ampliare la nozione di atto amministrativo e, conseguentemente, ad estendere il sindacato giurisdizionale del giudice am-ministrativo. Successivamente, dette nozioni sono state ridefinte da interventi del legislatore. Da quel momento, nel nostro ordinamento giuridico, si è affermato un concetto allargato di autorità pubblica, le cui coordinate normative generali sono individuabili nell’art. 1, comma 1-ter, l. n. 241/1990 e nell’art. 7, comma 2 c.p.a. Pertanto, la nozione allargata di autorità pubblica non coincide con quella di pubblica amministrazione, in ragione del fatto che non può stabilirsi una necessaria corrispondenza tra la titolarità e/o l’esercizio di funzioni amministrative e l’esistenza di un’organizzazione pubblica. Una società di diritto privato, una fondazione costituita da una p.a. o società a partecipa-zione pubblica non sono infatti annoverabili tra le organizzazioni pubbliche, con la conseguenza che ad esse non risulta applicabile lo statuto giuridico proprio delle organizzazioni pubbliche. Il fatto che non trovi applicazione detto regime a tali organizzazioni, laddove alle stesse sia conferito l’esercizio di attività amministrative, deve considerarsi un indice della perdita di centralità delle organizzazioni pubbliche. Il tema della sostituzione di un’organizzazione pubblica con un’organizzazione privata nell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali, da un lato pone la questione di quali siano le condizioni che rendono la prima equiparabile alla seconda, dall’altro ci induce a riflettere sulle condizioni che rendono non necessaria la creazione di un apparato amministrativo per l’esercizio di funzioni amministrative. In mancanza di limiti espliciti o impliciti alla possibilità di conferire a soggetti privati l’esercizio di poteri amministrativi anche discrezionali, le garanzie essenziali dei cittadini, che risultano connesse esclusivamente al regime giuridico del potere conferito, impediscono che si determini un affievolimento delle stesse. L’obbligo di mantenere inalterato il livello delle garanzie dei cittadini risulta in particolare desumibile dall’art. 1, comma 1-ter l. n. 241/90 e dall’art. 7, comma 2, c.p.a. Nei casi in cui ad un’organizzazione privata siano stati conferiti poteri amministrativi discrezionali – sulla base di un atto di conferimento – la stessa deve conformarsi alle direttive impartite dagli organi politici, al fine di assicurare, non soltanto nel momento iniziale (id est quando la funzione viene conferita) ma anche successivamente, la necessaria legittimazione democratica nell’esercizio di tali poteri da parte di tale organizzazione. Detta conformità individua dunque un’ulteriore condizione, che risulta essenziale al fine di assicurare un’effettiva equiparazione giuridica tra un apparato amministrativo e un’organizzazione privata nell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali. Un fenomeno diverso da quello del conferimento a organizzazioni private di funzioni amministrative è costituito dalla parziale conformazione – eteroimposta – della struttura di organizzazioni p
Tipologia IRIS:
01 - Articolo su periodico
Keywords:
Golden powers; Legal equivalence; Private entities; Public authority; The award of administrative discretional powers
Elenco autori:
A. Maltoni
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