ACTIONS DERIVING DIRECTLY FROM INSOLVENCY PROCEEDINGS AND CLOSELY LINKED WITH THEM UNDER REGULATION EU 848/2015 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS
Tesi di Dottorato
Data di Pubblicazione:
2020
Citazione:
ACTIONS DERIVING DIRECTLY FROM INSOLVENCY PROCEEDINGS AND CLOSELY LINKED WITH THEM UNDER REGULATION EU 848/2015 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS / C.t.m. Lunetti ; tutor: . Bariatti ; co-tutor: E. Pataut ; coordinator: D. U. Galetta. Università degli Studi di Milano, 2020 Feb 14. 32. ciclo, Anno Accademico 2019. [10.13130/lunetti-chiara-teresa-maria_phd2020-02-14].
Abstract:
La questione delle azioni individuali che derivano direttamente dal fallimento e ad esso ineriscono (nel seguito, c.d. “azioni ancillari”) nel contesto europeo è stata storicamente affrontata con riferimento all’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la “Convenzione di Bruxelles”). In mancanza (all’epoca) di una disciplina comunitaria sull’insolvenza transfrontaliera, con la nota sentenza Gourdain, la CGE ha interpretato la nozione di azione ancillare sotto il prisma dell’esclusione relativa a “i fallimenti, i concordati e le procedure affini”, prevista dall’articolo 1(2)(2) della Convenzione di Bruxelles. È stato in quell’occasione che la Corte ha ritenuto che le azioni in qualche modo riferibili al fallimento sono escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles (oggi Regolamento Bruxelles Ibis) a condizione che esse derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano stretta¬mente nell'ambito del procedimento concorsuale (così coniando quella che, negli anni, è stata definita la “Formula Gourdain”).
Le incertezze interpretative derivanti da una formulazione così ambigua, allora riferita al solo ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, non venivano rimosse (e, anzi, forse erano acuite) dall’introduzione di una specifica disciplina relativa alle procedure di insolvenza. Ed infatti, il successivo Regolamento (CE) 1346/2000 (il “Regolamento Insolvenza”), da un lato conteneva una grave lacuna normativa, poiché nulla diceva in tema di giurisdizione sulle azioni ancillari e, dall’altro lato, anche laddove le menzionava (per fini diversi dalla giurisdizione), si limitava a riprodurre la Formula Gourdain.
Il nebuloso quadro normativo appena descritto è stato in parte chiarito dal Regolamento (UE) 2015/848 (il “Regolamento Recast”), che ha provveduto a rimediare alla predetta omissione, prevedendo espressamente la vis attractiva (dimezzata) europea, ai sensi della quale la competenza giurisdizionale sulle azioni ancillari spetta ai giudici dello Stato membro in cui è aperta la procedura.
Se è stato così chiarito l’aspetto “dinamico”, relativo alla giurisdizione, resta, invece, parzialmente immutato il problema di una definizione autonoma di azione ancillare, i cui confini, anche nel Regolamento Recast, continuano ad essere delineati dalla Formula Gourdain.
Indicazioni solo parziali possono trarsi dal Considerando 35 Regolamento Recast e, soprattutto, dalle pronunce della CGE, che pur consentendo, in parte, di avanzare una più definita sistematizzazione della nozione di azioni ancillari, rivelano sostanzialmente un orientamento ondivago, che non consente di rintracciare (ancora) un criterio generale, certo e condiviso sul punto.
Si può allora ipotizzare che, ai fini della normativa europea, ancillari siano quelle azioni che sottendono una pretesa che sorge ex novo dal fallimento, il cui DNA, potremmo dire, è ontologicamente legato all’insolvenza. Si tratta di un numero assai ridotto di azioni quali (prevedibilmente) la revocatoria; le azioni di responsabilità nei confronti di organi della procedura, e le azioni che derivano dallo scioglimento dei contratti esercitato dal curatore per un’espressa previsione della legge concorsuale.
Per contro, non sarebbero ancillari tutte le altre azioni rispetto a cui il fallimento si pone quale evento neutro (es. quelle che presentano con il fallimento un legame solo occasionale e quelle che preesistevano nel patrimonio del fallito). Permangono, tuttavia, notevoli dubbi rispetto a quelle azioni, collocabili in un’incerta twilght-zone, al confine tra il diri
Tipologia IRIS:
Tesi di dottorato
Keywords:
Regolamento (UE) 2015/848; Regolamento (UE) 1215/2012; insolvenza transfrontaliera; diritto internazionale privato; vis attractiva concursus; azioni che derivano dal fallimento
Elenco autori:
C.T.M. Lunetti
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